Titolo II
Art. 12
Trasferimento temporaneo in uno Stato Parte di persona detenuta in Italia
In vigore dal 12 mag 2017
Trasferimento temporaneo in uno Stato Parte
di persona detenuta in Italia
1. L'autorità giudiziaria, con la richiesta di assistenza per il compimento di atti di acquisizione probatoria nel territorio di altro Stato Parte, può concordare con l'autorità competente di detto Stato il temporaneo trasferimento della persona detenuta o internata in Italia, a condizione che presti consenso, quando la presenza sia necessaria al compimento dell'atto oggetto della richiesta di assistenza.
2. Il Ministro della giustizia trasmette la richiesta di trasferimento temporaneo all'autorità competente dello Stato Parte se ritiene che essa non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
3. L'autorità giudiziaria, in accordo con l'autorità competente dello Stato Parte, definisce le modalità del trasferimento e fissa, nel rispetto dei termini massimi di custodia cautelare o del termine di cessazione della pena in esecuzione, il termine di rientro in Italia.
4. Il trasferimento temporaneo è disposto su autorizzazione del giudice che procede, individuato ai sensi dell'articolo 279 del codice di procedura penale. Quando il soggetto detenuto è un condannato o un internato, l'autorizzazione è richiesta al magistrato di sorveglianza.
5. Il consenso al trasferimento deve risultare da atto scritto ed è validamente prestato a condizione che la persona detenuta abbia avuto la concreta possibilità di conferire con il difensore.
6. Il periodo di detenzione trascorso all'estero è computato a ogni effetto nella durata della custodia cautelare.
7. Nel caso di detenuto in espiazione della pena il periodo di detenzione trascorso all'estero si considera trascorso in Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-05;52#art-12