Titolo III
Art. 19
Esecuzione della richiesta di assistenza tecnica mediante ordine all'operatore di rete
In vigore dal 12 mag 2017
1. Il procuratore della Repubblica, quando è richiesta l'assistenza tecnica alle operazioni di intercettazioni che si svolgono nel territorio dello Stato Parte richiedente o nel territorio di altro Stato Parte e la trasmissione immediata dei flussi comunicativi, verifica che l'autorità richiedente abbia indicato:
a) l'autorità che procede;
b) l'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato per il quale si procede;
c) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;
d) la durata dell'intercettazione.
2. Si dà esecuzione alla richiesta con l'ordine all'operatore di rete di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di prestare l'assistenza tecnica necessaria. All'operatore di rete è trasmessa copia del provvedimento con cui l'autorità richiedente ha disposto le operazioni di intercettazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-05;52#art-19