Titolo III

Art. 19

Esecuzione della richiesta di assistenza tecnica mediante ordine all'operatore di rete

In vigore dal 12 mag 2017
1. Il procuratore della Repubblica, quando è richiesta l'assistenza tecnica alle operazioni di intercettazioni che si svolgono nel territorio dello Stato Parte richiedente o nel territorio di altro Stato Parte e la trasmissione immediata dei flussi comunicativi, verifica che l'autorità richiedente abbia indicato: a) l'autorità che procede; b) l'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato per il quale si procede; c) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni; d) la durata dell'intercettazione. 2. Si dà esecuzione alla richiesta con l'ordine all'operatore di rete di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di prestare l'assistenza tecnica necessaria. All'operatore di rete è trasmessa copia del provvedimento con cui l'autorità richiedente ha disposto le operazioni di intercettazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-05;52#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo