Titolo III
Art. 21
Intercettazione disposta ed eseguita da uno Stato Parte nel territorio dello Stato
In vigore dal 12 mag 2017
1. Quando l'autorità competente dello Stato Parte ha disposto, senza richiesta di assistenza tecnica, l'intercettazione di un dispositivo in uso a persona che si trova nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica, ricevuta notificazione dell'avvio delle operazioni, la trasmette al giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice per le indagini preliminari ordina, con decreto, l'esecuzione o la prosecuzione delle operazioni, ovvero, fermo quanto previsto dall', paragrafo 4, della convenzione, l'immediata cessazione, se le intercettazioni sono state disposte in riferimento a un reato per il quale, secondo l'ordinamento interno, esse non sono consentite.
3. Il procuratore della Repubblica senza ritardo dà comunicazione all'autorità competente dello Stato Parte dei provvedimenti adottati dal giudice per le indagini preliminari.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-05;52#art-21