Titolo III
Art. 20
Esecuzione della richiesta di assistenza tecnica previo controllo del giudice
In vigore dal 12 mag 2017
1. Quando la richiesta ha ad oggetto l'assistenza in relazione ad operazioni di intercettazione nei confronti di persona che si trova nel territorio dello Stato, il procuratore della Repubblica chiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione all'esecuzione della richiesta di assistenza. Il giudice verifica che l'autorità richiedente abbia comunicato le informazioni di cui al comma 1 dell', unitamente alla descrizione sommaria del fatto per cui si procede, e che l'intercettazione sia disposta per un reato corrispondente ad uno o più tra quelli per i quali, secondo l'ordinamento interno, l'intercettazione è consentita. Nei casi di urgenza, il procuratore della Repubblica provvede alla richiesta di assistenza con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato.
2. Il procuratore della Repubblica, previa consultazione con l'autorità richiedente, provvede all'esecuzione con la trasmissione immediata dei flussi comunicativi o con la successiva trasmissione delle registrazioni.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il procuratore della Repubblica, quando sono acquisite comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 270-bis del codice di procedura penale prima di trasmettere all'autorità richiedente i risultati delle operazioni di intercettazione.
4. Il procuratore della Repubblica procede con le modalità di cui al comma 1 quando la richiesta ha ad oggetto l'assistenza tecnica per lo svolgimento delle operazioni di intercettazione, registrazione e successiva trasmissione dei risultati. In tal caso, all'esito delle operazioni, sono trasmessi, ove richiesto, i verbali delle operazioni di intercettazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-05;52#art-20