Titolo III
Art. 22
Richiesta di assistenza a uno Stato Parte per le operazioni di intercettazione
In vigore dal 12 mag 2017
1. Quando è necessario per ragioni d'ordine tecnico, il pubblico ministero fa richiesta all'autorità competente dello Stato Parte per ottenere assistenza allo svolgimento delle operazioni di intercettazione. A tal fine trasmette, unitamente alla richiesta di assistenza, indicazioni relative:
a) all'autorità giudiziaria che procede;
b) all'esistenza del titolo che dispone o autorizza lo svolgimento delle operazioni di intercettazione con l'indicazione del reato per il quale si procede;
c) ai dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni;
d) alla durata dell'intercettazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-05;52#art-22