Titolo II
Art. 17
Responsabilità penale e civile del funzionario dello Stato Parte
In vigore dal 12 mag 2017
1. Il funzionario dello Stato Parte che partecipa nel territorio dello Stato alle attività di cui all' assume, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale e nei suoi confronti si applica la speciale causa di non punibilità di cui all' della legge 16 marzo 2006, n. 146.
2. Lo Stato provvede al risarcimento dei danni causati a terzi dai funzionari di altro Stato Parte che partecipano alle attività nel territorio nazionale salvo il diritto di rivalsa nei confronti dello Stato Parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-05;52#art-17