Titolo II

Art. 14

Richiesta di audizione mediante videoconferenza in uno Stato Parte

In vigore dal 12 mag 2017
Richiesta di audizione mediante videoconferenza in uno Stato Parte 1. L'autorità giudiziaria procedente richiede l'audizione a distanza del testimone, del perito, del consulente tecnico e della persona informata dei fatti, direttamente all'autorità competente di altro Stato Parte. 2. La richiesta può essere proposta: a) quando il soggetto di cui al comma 1 si trova nel territorio dello Stato Parte e ricorrono giustificati motivi che rendono non opportuna la sua presenza nel territorio nazionale, oppure quando è, a qualsiasi titolo, detenuto nello Stato Parte; b) nei casi previsti dall'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-05;52#art-14

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Richiesta di audizione mediante videoconferenza in uno Stato Parte (Art. 14 Norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo