Titolo II
Art. 13
Audizione mediante videoconferenza richiesta da uno Stato Parte
In vigore dal 12 mag 2017
Audizione mediante videoconferenza richiesta
da uno Stato Parte
1. L'esecuzione della richiesta di audizione mediante videoconferenza della persona sottoposta ad indagini, dell'imputato, del testimone, del consulente tecnico o del perito ha luogo previo accordo con l'autorità richiedente circa le modalità dell'audizione, anche con riguardo alle misure relative alla protezione della persona da ascoltare. È assicurata, nei casi previsti dalla legge, la nomina di un interprete. Alla richiesta di assunzione delle dichiarazioni della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato si dà corso soltanto se questi vi consentono.
2. Il procuratore della Repubblica o il giudice, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, provvedono a:
a) identificare la persona da ascoltare;
b) notificare l'ora e il luogo dell'audizione;
c) citare il testimone, il consulente tecnico o il perito;
d) invitare la persona sottoposta alle indagini o l'imputato a comparire con le modalità stabilite dal codice di procedura penale e ad informarlo dei diritti e delle facoltà a lui riconosciute dall'ordinamento dello Stato Parte ed espressamente indicati dall'autorità richiedente.
3. L'audizione è condotta direttamente dall'autorità richiedente o, secondo il proprio ordinamento giuridico, sotto la sua direzione.
Al testimone è comunque assicurata la facoltà di astensione nei casi previsti dalla legge italiana.
4. Il verbale dell'audizione è trasmesso all'autorità richiedente dello Stato Parte.
5. Si applicano le norme di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale per i fatti commessi nel corso dell'audizione in videoconferenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-05;52#art-13