Titolo I

Art. 8

Esecuzione della richiesta di assistenza di uno Stato Parte per attività probatoria

In vigore dal 12 mag 2017
Esecuzione della richiesta di assistenza di uno Stato Parte per attività probatoria 1. Sulle richieste di assistenza giudiziaria provvede con decreto motivato e senza ritardo il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale devono essere compiuti gli atti richiesti. Copia della richiesta di assistenza è trasmessa dal procuratore della Repubblica al Ministro della giustizia. 2. Quando l'autorità richiedente chiede che l'atto sia compiuto dal giudice o quando l'atto richiesto deve essere compiuto, in attuazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, dal giudice, il procuratore della Repubblica presenta la richiesta al giudice per le indagini preliminari. Il giudice provvede senza ritardo. 3. Quando la richiesta di assistenza ha ad oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti, all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica del distretto nel quale deve compiersi il maggior numero di atti, ovvero se di eguale numero, quello nel cui distretto deve compiersi l'atto di maggior importanza investigativa. Se il procuratore della Repubblica che ha ricevuto la richiesta di assistenza ritiene che l'esecuzione spetti ad altro ufficio del pubblico ministero, trasmette ad esso immediatamente gli atti, dando comunicazione all'autorità richiedente; in caso di contrasto si applicano gli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale. Nel caso di più richieste di assistenza, tra loro collegate, all'esecuzione provvede il procuratore della Repubblica individuato in relazione alla prima richiesta. 4. Per l'esecuzione si osservano le forme espressamente indicate dall'autorità richiedente, sempre che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. 5. Quando l'atto oggetto della richiesta di assistenza non può essere compiuto alle condizioni ivi indicate perché contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano il procuratore della Repubblica ne informa prontamente l'autorità richiedente, indicando le condizioni alle quali la richiesta può essere accolta. 6. Il procuratore della Repubblica dà altresì comunicazione all'autorità richiedente di ogni ritardo nell'esecuzione e delle ragioni che impediscono di rispettare il termine indicato dalla richiesta di assistenza, in particolare quando dall'esecuzione può derivare pregiudizio alle indagini preliminari o a un processo già in corso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-05;52#art-8

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