Titolo I
Art. 6
Assistenza all'autorità di uno Stato Parte per le notificazioni
In vigore dal 12 mag 2017
Assistenza all'autorità di uno Stato Parte
per le notificazioni
1. Sulla richiesta di assistenza relativa alla notificazione degli atti di un procedimento penale o amministrativo provvede il procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto in cui la notificazione deve essere effettuata.
2. Il procuratore della Repubblica cura che l'atto sia tradotto, quando ricorrono i casi di cui all'articolo 143 del codice di procedura penale o vi è richiesta in tal senso dell'autorità richiedente dello Stato Parte. Provvede inoltre a dare avviso al destinatario che ha facoltà di richiedere informazioni circa il procedimento all'autorità che ha fatto richiesta di assistenza per la notificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-05;52#art-6