Titolo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 12 mag 2017
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «convenzione»: la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000; b) «autorità competente di altro Stato Parte»: l'autorità che, secondo l'ordinamento dello Stato nei cui confronti sia in vigore la convenzione, è competente a dare assistenza ad una richiesta proveniente dall'autorità giudiziaria o dal Ministro della giustizia; c) «autorità richiedente»: l'autorità competente, secondo l'ordinamento dello Stato Parte, a richiedere assistenza all'autorità giudiziaria o al Ministro della giustizia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-05;52#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo