Titolo I

Art. 4

Richiesta di altro Stato Parte nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative

In vigore dal 12 mag 2017
Richiesta di altro Stato Parte nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative 1. Il Ministro della giustizia, ricevuta la richiesta dell'autorità competente di altro Stato Parte per il compimento di atti di accertamento nell'ambito di un procedimento amministrativo, ne dispone la trasmissione al prefetto del luogo in cui devono essere compiuti gli atti richiesti, ovvero, quando tale luogo non è individuabile, al prefetto di Roma, sempre che: a) contro la decisione dell'autorità amministrativa sia ammesso ricorso dinnanzi all'autorità giudiziaria; b) l'esecuzione degli atti richiesti non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 2. Il prefetto si avvale, per l'esecuzione della richiesta, degli organi delle singole amministrazioni pubbliche, che secondo l'ordinamento interno hanno compiti di accertamento delle violazioni per cui è prevista una sanzione amministrativa. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-05;52#art-4

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Richiesta di altro Stato Parte nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative (Art. 4 Norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo