Art. 12

Vigilanza

In vigore dal 20 apr 2017
1. L'autorità di vigilanza esercita i propri poteri nel rispetto del principio di autonomia dell'ordinamento sportivo e delle disposizioni di cui agli del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280. 2. Nell'ambito delle sue competenze, l'autorità di vigilanza può disporre lo scioglimento della giunta nazionale e la revoca del presidente del CIP per grave e persistente inosservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, per gravi deficienze amministrative tali da compromettere il normale funzionamento dell'ente, ovvero per impossibilità di funzionamento degli organi dell'ente. In tali casi, l'autorità di vigilanza nomina un commissario straordinario fino alla ricostituzione degli organi dell'ente, da effettuarsi entro il termine di quattro mesi. 3. I provvedimenti adottati dagli organi del CIP, concernenti indirizzo e controllo relativi all'attuazione dei compiti attribuiti al comitato dalla normativa vigente e, in particolare, dall' del presente decreto legislativo, diventano esecutivi qualora l'autorità di vigilanza non formuli motivati rilievi entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-27;43#art-12

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