Art. 16
Convenzioni CIP - CONI
In vigore dal 20 apr 2017
1. Il CONI ed il CIP possono stipulare convenzioni per la gestione comune di attività istituzionali, tra cui in materia di prevenzione e repressione del doping e di giustizia sportiva.
2. Con riferimento all'organizzazione della giustizia sportiva, lo statuto del CIP dovrà prevedere l'istituzione di un collegio di garanzia e di una procura generale, in armonia con quanto previsto nello statuto del CONI, la cui struttura ed il cui funzionamento potranno essere oggetto di convenzione con il CONI, ai sensi del comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-27;43#art-16