Art. 19

Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato

In vigore dal 20 apr 2017
1. L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa del CIP nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, ai sensi dell'articolo 43 regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-27;43#art-19

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