Art. 17
Risorse umane, strumentali e finanziarie
In vigore dal 20 apr 2017
1. I mezzi finanziari per l'espletamento delle attività del CIP sono stabiliti, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con decreto dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che determina la parte delle risorse finanziarie, attualmente in disponibilità o attribuite al CONI, da destinare al CIP.
2. Il CIP succede nella titolarità dei beni mobili e immobili, nonché dei rapporti attivi e passivi già facenti capo al Comitato italiano paralimpico nell'ambito del CONI, fatta eccezione per quanto previsto al successivo comma 4, con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio di cui al comma 3.
3. Il CIP si avvale delle risorse umane e strumentali della CONI Servizi SpA. I rapporti, anche finanziari e di gestione delle risorse umane, tra il CIP e la CONI Servizi SpA sono disciplinati da un contratto di servizio annuale, ai sensi dell', comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015 n. 124, in senso analogo rispetto a quanto previsto, anche con riguardo al riaddebito dei costi, nell'omologo contratto di servizio stipulato tra il CONI e la CONI Servizi SpA. Nell'ambito del suddetto contratto di servizio, il CIP può delegare alla CONI Servizi spa specifiche attività o servizi.
4. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124, presso il Comitato italiano paralimpico costituito nell'ambito del CONI transita in CONI Servizi SpA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2112 del codice civile, con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio di cui al comma 3, previo trasferimento dal Comitato italiano paralimpico alla CONI Servizi SpA degli accantonamenti previsti dalla legge per il trattamento di fine rapporto. Il personale dipendente della CONI Servizi SpA in posizione di aspettativa, in servizio presso il Comitato italiano paralimpico, cessa dalla predetta posizione di aspettativa e riprende servizio presso la Società, ai sensi delle norme del CCNL di settore, con decorrenza dalla stipula del primo contratto di servizio di cui al comma 3. Per il personale di cui al periodo precedente, il CIP provvede al trasferimento alla CONI Servizi SpA del trattamento di fine rapporto. Per tutti i diritti già maturati dal personale di cui al presente comma sino alla data di efficacia del trasferimento risponde in via esclusiva il CIP, con esclusione di ogni responsabilità in capo alla CONI Servizi SpA. Il personale transitato in CONI Servizi SpA ai sensi del presente comma è destinato all'attività del CIP, nell'ambito del contratto di servizio annuale di cui al precedente comma 3.
Storico versioni
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