Art. 13

Federazioni sportive paralimpiche e discipline sportive paralimpiche

In vigore dal 20 apr 2017
Federazioni sportive paralimpiche e discipline sportive paralimpiche 1. Le FSP e le DSP svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'IPC, delle federazioni internazionali paralimpiche e del CIP, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CIP. Ad esse partecipano società ed associazioni sportive e, nei soli casi previsti dagli statuti delle FSP e delle DSP, in relazione alla particolare attività, anche singoli tesserati. 2. Le FSP e le DSP hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Esse non perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alla disciplina del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione. 3. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo delle FSP e delle DSP sono approvati annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono sottoposti all'approvazione della giunta nazionale del CIP. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della federazione o disciplina sportiva o nel caso di mancata approvazione da parte della giunta nazionale del CIP, dovrà essere convocata l'assemblea delle società e associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio. 4. L'assemblea elettiva degli organi direttivi delle FSP e DSP provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione, che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati. 5. Le FSP e DSP sono riconosciute, ai fini sportivi, dal consiglio nazionale. 6. Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle nuove FSP e DSP è concesso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del consiglio nazionale. 7. Il CIP, le FSP e le DSP restano rispettivamente titolari dei beni immobili e mobili registrati loro appartenenti. Il CIP può concedere in uso alle FSP, alle FSNP, alle DSP ed alle DSAP beni di sua proprietà.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-27;43#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo