Art. 9
Presidente del CIP
In vigore dal 20 apr 2017
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, anche nell'ambito delle organizzazioni sportive internazionali, svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo paralimpico ed esercita le altre attribuzioni previste dal presente decreto e dallo statuto.
2. Il presidente è eletto dal consiglio nazionale, secondo le modalità indicate nello statuto.
3. Il presidente, eletto ai sensi del comma 2, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica.
4. La carica di presidente è incompatibile con altre cariche sportive in seno alle FSP, alle FSNP, alle DSP ed alle DSAP.
5. Il presidente è eletto tra persone aventi esperienza nel campo della disabilità generale ed in materia di disabilità sportiva, tesserati o ex tesserati al CIP, alle FSP, alle FSNP, alle DSP o alle DSAP per almeno quattro anni in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) aver ricoperto la carica di presidente o vice presidente o consigliere nazionale del CIP o di presidente o vice presidente di una FSP, di una FSNP, di una DSP, di una DSAP o di membro della giunta nazionale del CIP o di una struttura territoriale del CIP;
b) essere stato atleta partecipante ai Giochi paralimpici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-27;43#art-9