Art. 7

Giunta nazionale

In vigore dal 20 apr 2017
1. La giunta nazionale è composta da: a) il presidente del CIP, che la presiede; b) i membri italiani dell'IPC; c) dieci rappresentanti delle FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP; d) un rappresentante nazionale degli enti di promozione sportiva paralimpica; e) due rappresentanti delle strutture territoriali del CIP. 2. Tra i componenti di cui alla lettera c) del comma 1, almeno tre sono eletti tra gli atleti e i tecnici sportivi; i restanti sono eletti tra coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti: a) presidenti di FSP, di FSNP, di DSP o di DSAP, in numero non superiore a cinque di cui almeno tre presidenti di FSP o DSP; b) componenti in carica o ex componenti dell'organo direttivo del CIP, di una FSP, di una FSNP, di una DSP o di una DSAP. 3. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa, senza diritto di voto, il segretario generale. 4. Alle riunioni della giunta nazionale partecipa altresì, senza diritto di voto, il presidente del CONI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-27;43#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo