Art. 8

Compiti della giunta nazionale

In vigore dal 20 apr 2017
1. La giunta nazionale esercita le funzioni di indirizzo generale dell'attività amministrativa e gestionale del CIP, definendone gli obiettivi ed i programmi e verificando la rispondenza dei risultati agli indirizzi impartiti. 2. La giunta nazionale svolge altresì i seguenti compiti: a) formula la proposta di statuto dell'ente; b) definisce annualmente i criteri e i parametri fondamentali cui deve attenersi il contratto di servizio stipulato dal CIP, ai sensi dell' del presente decreto, con particolare riferimento alla gestione delle risorse umane, con la CONI Servizi Spa, in senso analogo rispetto al contratto stipulato dal CONI e previsto dall', comma 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; la delibera è trasmessa all'Autorità di vigilanza per l'approvazione; c) fermo restando quanto previsto dalla lettera b), delibera sull'ordinamento e sull'organizzazione dei servizi e degli uffici e adotta, altresì, il regolamento di amministrazione e contabilità, sottoposto all'approvazione dell'Autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; d) esercita i poteri di verifica sull'organizzazione generale dei servizi e degli uffici dell'ente, fermo restando quanto previsto alla lettera b) del presente comma; e) delibera la proposta di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio nazionale e approva le variazioni di bilancio da sottoporre all'approvazione del consiglio nazionale; f) esercita, sulla base dei criteri e modalità stabilite ai sensi dell', comma 2, lettera e), il potere di controllo sulle FSP, sulle DSP e sugli enti di promozione sportiva paralimpica nonché, esclusivamente per l'attività paralimpica e di concerto con il CONI, sulle FSNP, sulle DSAP e sugli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, la cui attività paralimpica sia riconosciuta dal CIP, in merito al regolare svolgimento delle competizioni paralimpiche, alla preparazione paralimpica, all'attività sportiva paralimpica di alto livello ed all'utilizzo dei contributi finanziari di cui alla lettera e) del presente comma; g) propone al consiglio nazionale il commissariamento delle FSP o delle DSP, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo da parte degli organi direttivi, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, o nel caso in cui non siano stati ottemperati gli adempimenti regolamentari al fine di garantire il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali; h) propone al consiglio nazionale la trasmissione al CONI della richiesta di commissariamento o di commissariamento ad acta delle FSNP e delle DSAP, in caso di gravi irregolarità nella gestione dell'attività paralimpica o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo paralimpico da parte degli organi direttivi o nel caso in cui non siano garantiti il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive nazionali paralimpiche; i) nomina il segretario generale; l) svolge gli altri compiti previsti dal presente decreto e dallo statuto; m) individua, con delibera sottoposta all'approvazione dell'autorità di vigilanza, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva, secondo i seguenti principi: 1. obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale; 2. previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà e imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni; 3. razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del CIP con quelli delle singole FSP, delle FSNP, delle DSP e delle DSAP, in accordo con il CONI.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-27;43#art-8

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