Art. 4
Organi
In vigore dal 13 feb 2018
1. Sono organi del CIP:
a) il consiglio nazionale;
b) la giunta nazionale;
c) il presidente;
d) il segretario generale;
e) il collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi del CIP restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente ed i componenti della giunta nazionale indicati nell', comma 1, lettere c), d), ed e) non possono restare in carica oltre tre mandati. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 8.Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali del CIP.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 8.
4. L'eventuale compenso spettante agli organi è determinato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con decreto dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle norme vigenti in materia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-27;43#art-4