Art. 1

Comitato italiano paralimpico

In vigore dal 20 apr 2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l', comma 1, lettera f); Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242; Visto l', decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15; Visto l', comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2016; Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell', del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 29 settembre 2016; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 settembre 2016; Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2017; Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport; Emana il seguente decreto legislativo: Comitato italiano paralimpico 1. È costituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato italiano paralimpico, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, di seguito denominato CIP, dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell', comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di seguito denominata Autorità di vigilanza. 2. Il CIP è la Confederazione delle federazioni sportive paralimpiche, di seguito denominate FSP e delle discipline sportive paralimpiche, di seguito denominate DSP, da esso riconosciute. Partecipano altresì al CIP, secondo le modalità di cui al presente decreto, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate riconosciute dal CONI, di seguito denominate rispettivamente FSNP e DSAP, le cui attività paralimpiche siano state già riconosciute dal CIP alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-27;43#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo