Art. 1
Comitato italiano paralimpico
In vigore dal 20 apr 2017
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e, in particolare, l', comma 1, lettera f);
Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 marzo 1981, n. 91;
Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242;
Visto l', decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;
Visto l', comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2016;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell', del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 29 settembre 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 settembre 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2017;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Comitato italiano paralimpico
1. È costituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato italiano paralimpico, con personalità giuridica di diritto pubblico e sede in Roma, di seguito denominato CIP, dotato di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell', comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di seguito denominata Autorità di vigilanza.
2. Il CIP è la Confederazione delle federazioni sportive paralimpiche, di seguito denominate FSP e delle discipline sportive paralimpiche, di seguito denominate DSP, da esso riconosciute.
Partecipano altresì al CIP, secondo le modalità di cui al presente decreto, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate riconosciute dal CONI, di seguito denominate rispettivamente FSNP e DSAP, le cui attività paralimpiche siano state già riconosciute dal CIP alla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-27;43#art-1