Art. 3
Statuto
In vigore dal 20 apr 2017
1. Lo statuto è adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio nazionale, su proposta della giunta nazionale, ed è approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'autorità vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Lo statuto dell'ente disciplina l'organizzazione periferica del CIP, con le medesime modalità e articolazioni previste per l'organizzazione territoriale del CONI dal relativo statuto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano.
4. Lo statuto dell'ente disciplina le procedure per l'elezione del presidente, della giunta nazionale e del consiglio nazionale. I procedimenti elettorali relativi alle cariche elettive nell'ambito del CIP e dei relativi organi sono disciplinati nello statuto con le medesime modalità previste per i corrispondenti procedimenti elettorali di cui allo statuto del CONI.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-27;43#art-3