Art. 10
Collegio dei revisori dei conti
In vigore dal 20 apr 2017
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, ogni quattro anni, con decreto dell'autorità di vigilanza ed è composto di tre membri, dei quali uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza dell'autorità vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il terzo designato dall'ente tra iscritti al registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-27;43#art-10