Art. 10 · Collegio dei revisori dei conti

Art. 10

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Collegio dei revisori dei conti

In vigore dal 20 apr 2017
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato, ogni quattro anni, con decreto dell'autorità di vigilanza ed è composto di tre membri, dei quali uno, con funzioni di presidente, in rappresentanza dell'autorità vigilante, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il terzo designato dall'ente tra iscritti al registro dei revisori legali o tra persone in possesso di specifica professionalità.
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