Art. 15

FSNP, DSAP ed enti di promozione sportiva

In vigore dal 20 apr 2017
1. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, le FSN, le DSA e gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che svolgono attività paralimpica possono essere riconosciuti dal CIP. Il consiglio nazionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, emana un regolamento che preveda i requisiti per il suddetto riconoscimento su istanza dei predetti enti. Le FSNP e le DSAP devono attenersi, per la sola attività paralimpica, alle deliberazioni e gli indirizzi dell'IPC, delle federazioni internazionali paralimpiche e del CIP. 2. Le FSN, le DSA e gli enti di promozione riconosciuti ai sensi del comma 1 sono tenuti a presentare ogni anno alla giunta nazionale un preventivo finanziario ed un rendiconto finanziario consuntivo, nonché una relazione documentata, in ordine ai contributi ricevuti dal CIP. Tale documentazione costituisce elemento da tenere in considerazione per l'assegnazione relativa agli esercizi successivi. 3. La giunta nazionale, qualora attraverso gli atti in suo possesso o gli accertamenti svolti, riscontri irregolarità relative all'utilizzazione dei finanziamenti per attività o spese non attinenti alle finalità degli enti, adotta i provvedimenti necessari e può proporre al consiglio nazionale la sospensione o la riduzione dei contributi e, nei casi più gravi, la revoca del riconoscimento di cui al comma 1. 4. Fermi restando i riconoscimenti già deliberati all'entrata in vigore della legge 7 agosto 2015, n. 124 e salvo quanto previsto al comma 1, il CIP non può procedere al riconoscimento di FSP, DSP o altri enti, per attività paralimpiche che rientrano tra quelle svolte da FSN e DSA.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-27;43#art-15

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