Art. 7

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di informazione sui movimenti di transito

In vigore dal 2 apr 2017
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nella parte 3 dell'allegato I del regolamento in favore di una parte della convenzione di Rotterdam, ratificata con legge 11 luglio 2002, n. 176, di cui all'allegato VI del medesimo regolamento, che non comunica all'Autorità designata nazionale coordinatrice di cui all', comma 3, le informazioni di cui all'allegato VI, richieste da un'altra parte della convenzione citata entro i termini stabiliti dall'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-10;28#art-7

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Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 16 del regolamento in materia di informazione sui movimenti di transito (Art. 7 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.) — Testo vigente | Portale Normativo