Art. 3

Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 8 e 15, paragrafo 1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi

In vigore dal 2 apr 2017
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza chimica presente nella parte 1 dell'allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera all'obbligo di notifica di cui all', paragrafo 2, del regolamento, fatti salvi gli obblighi di cui all', paragrafo 6, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di un articolo contenente una sostanza elencata nella parte 2 o 3 dell'allegato I del regolamento in forma non reattiva o una miscela contenente tale sostanza in una concentrazione tale da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi dell'articolo 17, del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza chimica presente nella parte 1, dell'allegato I, del regolamento o di una miscela contenente tale sostanza in concentrazioni tali da far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, che non ottempera all'obbligo di revisione della notifica di cui all', paragrafo 4, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro. La medesima sanzione si applica, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, a colui che, relativamente all'operazione di esportazione di un articolo, non ottempera all'obbligo di revisione della notifica di cui all', paragrafo 4.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-10;28#art-3

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Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 8 e 15, paragrafo 1, del regolamento in materia di notifica di esportazione trasmessa alle parti e ad altri Paesi (Art. 3 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.) — Testo vigente | Portale Normativo