Art. 8

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 17 del regolamento in materia di informazioni obbligatorie per le sostanze chimiche esportate

In vigore dal 2 apr 2017
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore di sostanze chimiche che non adempie agli obblighi di etichettatura ed imballaggio di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro. Alla stessa sanzione soggiace chiunque effettua un'operazione di esportazione di sostanze chimiche, non ottempera ovvero ottempera in modo inesatto o incompleto all'obbligo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, di fornire una scheda informativa sulla sicurezza conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di sostanze chimiche e non ottempera all'obbligo di apporre sull'etichetta la data di scadenza e la data di fabbricazione delle sostanze chimiche, contemplate dall'articolo 17, paragrafo 2, o elencate nell'allegato 1 del regolamento, e se necessario la data di scadenza indicata in riferimento alla distinte zone climatiche di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 18.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-10;28#art-8

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Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 17 del regolamento in materia di informazioni obbligatorie per le sostanze chimiche esportate (Art. 8 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.) — Testo vigente | Portale Normativo