Art. 9
Attività di vigilanza
In vigore dal 2 apr 2017
1. L'attività di vigilanza, nonché di accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto è esercitata dalle Autorità nazionali designate di cui all', comma 2, e, nell'ambito delle rispettive competenze, dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dal Corpo della Guardia di finanza e dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. L'attività di cui al periodo precedente è esercitata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base degli accordi conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concernenti il sistema dei controlli ufficiali e le relative linee di indirizzo.
2. Al fine di permettere il coerente adeguamento del sistema di vigilanza, le «Autorità nazionali designate» di cui all', comma 2, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Corpo della Guardia di finanza e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuano le modalità operative idonee ad attuare il regolamento anche in coerenza con i principi dello sportello unico doganale, istituito dall', comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242.
3. È disposto, a carico del trasgressore, il sequestro amministrativo della sostanza chimica o della miscela ovvero di un articolo, non conforme, secondo le prescrizioni del presente decreto, alle previsioni del regolamento. Le sostanze chimiche, le miscele o gli articoli sottoposti a sequestro non conformi al regolamento ed elencati negli allegati I e V dello stesso, sono distrutti a cura e spese del trasgressore.
4. I soggetti che svolgono l'attività di vigilanza di cui al presente articolo sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente, alle informazioni acquisite, in conformità alla legislazione vigente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-10;28#art-9