Art. 11
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 2 apr 2017
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per l'integrale copertura dei costi sostenuti dall'Autorità designata nazionale coordinatrice di cui all', comma 3, connessi all'espletamento della procedura di notifica di esportazione e di richiesta di consenso esplicito di cui all', paragrafo 8, del regolamento e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate ogni due anni con le medesime modalità.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-10;28#art-11