Art. 2

Definizioni

In vigore dal 2 apr 2017
1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all' del regolamento limitatamente ai termini effettivamente utilizzati. 2. Le Autorità nazionali designate di cui all' del regolamento sono il Ministero della salute, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico. 3. Il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, di seguito «Autorità designata nazionale coordinatrice», provvede a coordinare le Autorità nazionali designate di cui al comma 2, e costituisce il punto di contatto per gli esportatori, per la Commissione, per l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di cui all'articolo 75 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e con le Autorità designate dei Paesi membri UE.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-10;28#art-2

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