Art. 4

Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 10 del regolamento in materia di informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche

In vigore dal 2 apr 2017
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore o l'importatore che entro il 31 marzo di ogni anno, non comunica ovvero comunica in modo inesatto o incompleto all'Autorità designata nazionale coordinatrice di cui all', comma 3, il quantitativo esportato o importato nell'anno precedente, della sostanza, di una miscela o di un articolo, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 12.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-10;28#art-4

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Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 10 del regolamento in materia di informazioni sull'esportazione e sull'importazione di sostanze chimiche (Art. 4 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.) — Testo vigente | Portale Normativo