Art. 6

Violazione dell'obbligo derivante dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento in materia di divieto di esportazione

In vigore dal 2 apr 2017
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza chimica o di un articolo elencati nell'allegato V, del regolamento in violazione al divieto di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del citato regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 20.000 euro a 120.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-10;28#art-6

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