Art. 5

Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di altre informazioni diverse dall'obbligo di notifica

In vigore dal 2 apr 2017
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'esportatore che non si conforma alle decisioni contenute nelle risposte del Paese importatore di cui all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento, entro il termine stabilito, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza elencata nelle parti 2 o 3 dell'allegato I del regolamento o una miscela contenente tale sostanza in concentrazione tale da poter far scattare l'obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, senza aver ottenuto consenso esplicito dalla parte importatrice o da altro paese importatore, ovvero dopo la validità dello stesso nei termini previsti dall'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento ovvero in mancanza di una decisione di procedere in assenza del consenso ovvero in assenza dell'applicabilità delle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di una sostanza nei sei mesi che precedono la scadenza indicata espressamente o deducibile dalla data di fabbricazione, a meno che le proprietà intrinseche della sostanza, di cui all'articolo 14, paragrafo 10, primo periodo, del regolamento lo consentano, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua un'operazione di esportazione di un pesticida e non predispone l'etichetta secondo quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 11, del regolamento, ovvero non conformemente a quanto stabilito dallo stesso articolo 14, paragrafo 11, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-10;28#art-5

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Violazione degli obblighi derivanti dall'articolo 14 del regolamento in materia di altre informazioni diverse dall'obbligo di notifica (Art. 5 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose.) — Testo vigente | Portale Normativo