Art. 12
Disposizioni finali
In vigore dal 2 apr 2017
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, è abrogato.
2. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.
3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni, previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
4. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Sato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 febbraio 2017
MATTARELLA
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Lorenzin, Ministro della salute
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Costa, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-10;28#art-12