Art. 12

Disposizioni finali

In vigore dal 2 apr 2017
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 200, è abrogato. 2. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'ISTAT, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute. 3. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni, previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. 4. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Sato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 febbraio 2017 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Lorenzin, Ministro della salute Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Calenda, Ministro dello sviluppo economico Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Costa, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-10;28#art-12

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