Art. 7
Registro
In vigore dal 1 lug 2016
1. Chiunque, essendo obbligato, non istituisce il registro previsto dall'articolo 7-bis del regolamento (CEE) n. 2568/1991 nell'ambito del SIAN è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200 a chiunque non rispetti le modalità di tenuta telematica del predetto registro stabilite nell'ambito dei servizi informativi del sistema informativo agricolo nazionale.
2. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 1 per la mancata istituzione del registro, l'autorità competente applica la sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento fino a sei mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-23;103#art-7