Art. 10
Autorità competente e pagamento delle sanzioni
In vigore dal 1 lug 2016
1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, è designato quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, prevedendo modalità organizzative che assicurino la separazione tra le funzioni di accertamento e quelle di irrogazione della sanzione. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.
2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
3. Il 50 per cento dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio statale è riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per essere assegnato al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari per le attività di controllo e di vigilanza nel settore oleario.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-23;103#art-10