Art. 3

Informazione sulla categoria dell'olio

In vigore dal 1 lug 2016
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» preimballati le informazioni previste per le rispettive categorie dall' del regolamento (UE) n. 29/2012 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.600 a euro 9.500. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque indica in maniera difforme nell'etichetta dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» preimballati le informazioni previste per le rispettive categorie dall' del regolamento (UE) n. 29/2012 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-23;103#art-3

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