Art. 4
Designazione dell'origine
In vigore dal 1 lug 2016
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta degli «oli extra vergini di oliva» e degli «oli di oliva vergini» preimballati e nei documenti commerciali di detti oli, sia preimballati che allo stato sfuso, la designazione dell'origine o indica la designazione dell'origine difformemente da quanto previsto dall' del regolamento (UE) n. 29/2012, ovvero riporta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione dell', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 29/2012, utilizza nell'etichetta dell'«olio di oliva - composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini» e dell'«olio di sansa di oliva» e nei documenti commerciali di detti oli, sia preimballati che allo stato sfuso, nonché nella loro presentazione e pubblicità, la designazione dell'origine, anche riportando segni, figure o altro che possono evocare un'origine geografica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 18.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non riporta nei documenti utilizzati per il trasporto e la commercializzazione delle olive destinate alla produzione di olio, conformemente all', paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 29/2012, anche un riferimento all'Unione europea o allo Stato membro o al Paese terzo in cui le olive sono state raccolte o alla DOP/IGP che si intende utilizzare è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 600 a euro 3.500.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-23;103#art-4