Art. 5

Indicazioni facoltative

In vigore dal 1 lug 2016
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative, ai sensi dell' del regolamento (UE) n. 29/2012, senza aver rispettato gli obblighi prescritti oppure senza averne titolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 18.000. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque riporta sugli oli preimballati e nella documentazione commerciale le indicazioni facoltative in modo difforme da quelle previste dall' del regolamento (UE) n. 29/2012 ovvero le riporta senza aver provveduto ad effettuare la comunicazione telematica nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dell'utilizzo di tali indicazioni o non esibisce, a richiesta dell'organo di controllo, la documentazione attestante, a secondo dei casi, l'effettuazione dell'esame organolettico o dell'esame chimico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-23;103#art-5

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