Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 1 lug 2016
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1335/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva; Visto il regolamento (UE) n. 299/2013 della Commissione, del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti; Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, e, in particolare, l'; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 33; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifica al sistema penale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell', della legge 25 giugno 1999, n. 205; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 novembre 2009, recante disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, n. 16059, recante disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 luglio 2015, n. 4075, recante modifica alle disposizioni nazionali concernenti le caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2013 e alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2009; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2015; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 5 novembre 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2016; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie; Emana il seguente decreto legislativo: Campo di applicazione 1. Il presente decreto prevede la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, e al regolamento (CEE) n. 2568/1991 della Commissione dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti, che, all'articolo 7-bis, prevede l'obbligo di tenere registri di entrata e di uscita per tutte le categorie di oli di oliva.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-23;103#art-1

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