Art. 6

Leggibilità e raggruppamento delle informazioni obbligatorie

In vigore dal 1 lug 2016
1. Chiunque riporta la denominazione di vendita e, ove prevista, la designazione dell'origine di cui all' del regolamento (UE) n. 29/2012, nell'etichettatura dell'«olio extra vergine di oliva», dell'«olio di oliva vergine», dell'«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o dell'«olio di sansa di oliva» preimballati, in difformità da quanto previsto dall'articolo 4-ter del regolamento (UE) n. 29/2012 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.600 a euro 9.500.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-23;103#art-6

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