Art. 8

Identificazione delle partite

In vigore dal 14 lug 2024
1. Chiunque utilizza recipienti di stoccaggio del prodotto che non riportano in maniera chiara e leggibile la categoria dell'olio, le indicazioni di cui agli e, se utilizzate, 5, lettere a), b) ed e), del regolamento (UE) n. 29/2012, nonché privi: a) di un codice identificativo; b) della indicazione della capacità totale; c) di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantità dell'olio contenuto; è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000. 1-bis. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al medesimo comma 1 sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese. 2. Alla medesima sanzione è soggetto chi non identifica le partite di olio confezionate, ma non ancora etichettate, mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacità, la categoria dell'olio, le indicazioni di cui agli e, se utilizzate, 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-23;103#art-8

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