Art. 12

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 1 lug 2016
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 maggio 2016 MATTARELLA Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri Orlando, Ministro della giustizia Martina, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Calenda, Ministro dello sviluppo economico Costa, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Orlando
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-23;103#art-12

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