Art. 9

Sanzioni per piccoli e grandi quantitativi

In vigore dal 14 lug 2024
1. Le sanzioni previste dagli sono: a) dimezzate se la violazione riguarda quantitativi di prodotto non superiori a 700 chilogrammi/litri di olio o a 3.500 chilogrammi di olive. Il beneficio di cui alla presente lettera non si applica se le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003; b) raddoppiate, se la violazione riguarda quantitativi di prodotto superiori a 30.000 chilogrammi/litri di olio o a 150.000 chilogrammi di olive. 2. L'importo delle sanzioni previste dal comma 1 non può essere inferiore a euro 150. 3. Il quantitativo di prodotto da considerare per gli oli preimballati, ai fini della quantificazione della sanzione di cui al comma 1, è quello identificato dal lotto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-23;103#art-9

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