Art. 2
Imballaggi destinati al consumatore finale o alla preparazione dei pasti nelle collettività
In vigore dal 1 lug 2016
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per la vendita o vende «olio extra vergine di oliva», «olio di oliva vergine», «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o «olio di sansa di oliva» preimballato in recipienti di capacità non conforme alle disposizioni di cui all' del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 e, per gli oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o collettività simili, superiore a venticinque litri, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 150 a euro 600.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene per la vendita o vende «olio extra vergine di oliva», «olio di oliva vergine», «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» o «olio di sansa di oliva» preimballato in recipienti provvisti di un sistema di chiusura non conforme all' del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 800 a euro 4.800.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-23;103#art-2