Capo III

Art. 17

Licenza o autorizzazione

In vigore dal 26 mag 2016
1. Per poter fabbricare, immagazzinare, utilizzare, importare, esportare, trasferire o commerciare esplosivi, gli operatori economici devono essere muniti di apposita licenza o di autorizzazione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza. 2. Fermo quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai dipendenti di un operatore economico in possesso di una licenza o di un'autorizzazione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-17

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Licenza o autorizzazione (Art. 17 Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.) — Testo vigente | Portale Normativo