Capo IV

Art. 18

Presunzione di conformità degli esplosivi

In vigore dal 26 mag 2016
1. Gli esplosivi che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all' Allegato II.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-18

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Presunzione di conformità degli esplosivi (Art. 18 Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.) — Testo vigente | Portale Normativo