Capo III

Art. 16

Identificazione e tracciabilità degli esplosivi

In vigore dal 26 mag 2016
1. L'identificazione univoca e la tracciabilità degli esplosivi per uso civile è disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, recante attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, e successive modificazioni. 2. Il sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile contiene anche i dati che si riferiscono al all'identificazione univoca dell'esplosivo, ivi comprese l'ubicazione durante il periodo in cui l'esplosivo è in possesso degli operatori economici e l'identità di questi ultimi. 3. I dati relativi all'identificazione univoca sono periodicamente testati e protetti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi. Tali dati sono conservati per dieci anni a decorrere dalla data in cui ha avuto luogo l'operazione o, se gli esplosivi sono stati utilizzati o smaltiti, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui sono stati utilizzati o smaltiti, anche se l'operatore economico ha cessato la propria attività. Essi sono prontamente messi a disposizione su richiesta delle autorità competenti. 4. All'articolo 55, terzo comma, secondo periodo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: "50 anni" sono sostituite dalle seguenti: "10 anni".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-19;81#art-16

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